informazioni per accesso alle riduzioni Tarifarrie Tari 2024

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (art. 20 del Regolamento TARI)

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 50% della parte variabile nelle seguenti ipotesi:
  2. per le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  3. per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.
  4. La riduzione di cui al comma 1 compete, a condizione che le utenze vengano utilizzate nel corso dell’anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
  5.  Nell’ipotesi in cui dovesse venire accertato l’utilizzo dei locali per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all’anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
  6. Ai sensi dell’art. 1 comma 48 della Legge 30/12/2020, n. 178, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi. Qualora dovessero coincidere le condizioni del presente comma e quelle del comma 1 lettera b) (abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero), si applica una sola riduzione, quella più favorevole al contribuente.
  7. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che siano già state domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE (Art 21 del Regolamento TARI)

  1. La tariffa è ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
  2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore della TARI, con effetto dal giorno della richiesta. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia al servizio di raccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Detta agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari, che, come da segnalazione dell’Autorità d’Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.
  3. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall’art.1, comma 658, della Legge n. 147/2013.

 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (Art. 22 del Regolamento TARI)

  1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, per la parte variabile, a condizione che:

–      l’utilizzo non superi 180 giorni nel corso dell’anno solare;

–      le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

  1. Nell’ipotesi in cui dovesse venire accertato l’utilizzo dei locali e delle aree per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all’anno, il soggetto gestore della TARI provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
  2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che siano già state contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

 

ALTRE AGEVOLAZIONI (Art. 23 del Regolamento TARI)

 

1) Nelle more della definizione dei principi e dei criteri previsti dall’art. 57-bis comma 2 del D.L. 124/2019 convertito in L. n. 157/2019 e delle successive modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni alle utenze domestiche, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti, il cui nucleo familiare, purché non coabitante con altri nuclei, si trovi nelle seguenti condizioni:

  1. a)ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia ultrasessantacinquenne, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), evidenzi un valore pari o inferiore a €. 8.000,00;
  2. b)ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio, e che in ragione di detta situazione usufruiscono o hanno titolo per usufruire di interventi economici di sussidio, a carico della struttura stessa;
  3. c)ai nuclei familiari diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), evidenzi un valore compreso negli intervalli sotto indicati:

INTERVALLI REDDITO ISEE

da zero a 8.000,00 Euro

da 8.000,01 Euro A 12.000,00 Euro

  1. d)ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell’Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), evidenzi un valore pari o inferiore a € 14.000,00.

2)     Per usufruire delle agevolazioni l’utente dovrà presentare apposita istanza entro il 31 ottobre di ogni anno.

3)     L’entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, da adottare successivamente alla scadenza del termine per presentare le istanze, nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione. Nella determinazione della misura delle agevolazioni, che possono essere articolate anche in più fasce e aliquote sino all’esenzione totale della tariffa, deve comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma 1;

4)     Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell’interessato, con effetto per l’anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, con applicazione della sanzione e degli interessi, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’agevolazione.

5)     Il riconoscimento dell’agevolazione deve essere comunicato all’utente beneficiario e al soggetto gestore della tassa entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento.

6)     Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’utente, si provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

7)     Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi del tributo già riscossi, l’utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

8)     È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie, su presentazione di apposita domanda, a favore di singole categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con onere a carico della fiscalità generale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

9)     Le agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo che risultassero non conformi o incompatibili con le disposizioni attuative dell’art. 57-bis, comma 2, del D.L. n.124/2019, convertito in L. n. 157/2019, si intenderanno automaticamente abrogate e da queste ultime sostituite. In presenza di disposizioni normative statali e comunali regolatrici delle medesime fattispecie dovrà essere assicurata l’applicazione delle disposizioni di maggior favore per gli utenti, ferma restando la disponibilità delle necessarie risorse.

10)   omissis

11)   omissis

12)   Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

 

  

RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA BOTTIGLIE DI PLASTICA PET PER LIQUIDI ALIMENTARI (Art. 23 quater del Regolamento TARI)

 

  1. La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche può essere ridotta in base ai punti accumulati, a decorrere dall’anno 2024, con la raccolta differenziata delle bottiglie di plastica PET per liquidi alimentari esclusivamente attraverso impianti eco compattatori installati sul territorio comunale e gestiti in convenzione. Il conferimento è possibile utilizzando apposita tessera o specifica “ app”.

Per poter essere conteggiati i punti devono essere intestati al titolare dell’utenza.

  1. Ogni bottiglia conferita dà diritto ad un punto; al raggiungimento delle seguenti soglie è possibile ottenere lo sconto sulla parte variabile della TARI:
  • Per coloro che dal 1° gennaio al 31 dicembre hanno conferito da un minimo di 500 a 999 bottiglie lo sconto riconosciuto sulla parte variabile della tariffa è pari ad € 5,00;
  • Per coloro che dal 1° gennaio al 31 dicembre hanno conferito un minimo di 1000 a 1999 bottiglie lo sconto riconosciuto sulla parte variabile della tariffa è pari ad € 10,00;
  • Per coloro che dal 1° gennaio al 31 dicembre hanno conferito oltre 2000 bottiglie lo sconto riconosciuto sulla parte variabile della tariffa è pari ad € 15,00.
  1. Lo sconto viene applicato automaticamente dall’ente gestore della tassa rifiuti nell’avviso di pagamento TARI relativo all’anno successivo a quello di conferimento delle bottiglie, con azzeramento del punteggio accumulato al 31 dicembre dell’anno precedente.
  2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
  3. L’amministrazione può sospendere il diritto alla riduzione qualora si ravvisino utilizzi impropri del sistema premiante e può modificare le modalità di riparto qualora non fosse possibile reperire i dati dal gestore. Inoltre il sistema di premialità previsto dal presente articolo decade nel caso di mancato rinnovo/revisione della convenzione sopra richiamata ed in mancanza di nuovo accordo per la gestione degli eco compattatori.

Si evidenzia che tale riduzione sarà applicata sugli avvisi TARI 2025 per gli aventi diritto, per i punti raccolti nell’anno 2024.