L’Autorità con la deliberazione 386/2023/R/RIF, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2024, le componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
L’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione sopra citata prevede che il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, nonché l’Autorità di sistema portuale o il soggetto dalla stessa individuato, comunichi a CSEA entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), una dichiarazione, da rendere ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 contenente i dati e le informazioni specificate nel medesimo articolo.
Per le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché ai versamenti sui conti perequativi, si rimanda a quanto già indicato da CSEA attraverso il proprio sito internet, e in particolare alla CIRCOLARE N. 59/2024/RIF – CSEA e ai chiarimenti applicativi ivi pubblicati, da cui risulta chiaramente che i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente ricossi da parte dei gestori.
Quest’ultimo è un principio che emerge chiaramente e in modo pacifico nella regolazione dell’Autorità anche di altri settori, sul cui modello espressamente si conforma anche la deliberazione 386/2023/R/RIF, e la cui correttezza è stata anche ribadita di recente dal giudice amministrativo.
Eventuali interpretazioni, anche recenti, che tendano a discostarsi da quanto previsto nella menzionata circolare non modificano quanto già previsto nelle deliberazioni dell’Autorità e nei provvedimenti attuativi di CSEA.
Si ricorda, inoltre, che il versamento da parte di CSEA ai soggetti beneficiari degli importi è subordinato alle condizioni specificate all’Articolo 6, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione, che prevede, fra l’altro, l’iscrizione dei beneficiari alle anagrafiche dell’Autorità (Anagrafica Operatori e Anagrafica Territoriale Rifiuti) e della CSEA, oltre al rispetto delle disposizioni specifiche indicate per i meccanismi perequativi.
Infine, si evidenzia che tutti i soggetti, incluse le Autorità di sistema portuale e i soggetti da esse individuati, devono conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni inerenti alle componenti perequative, per un periodo non inferiore a cinque anni civili successivi a quello del versamento (rimborso) a (da) CSEA.
Per approfondimenti si rimanda al sito ufficiale: ARERA